Evita le sanzioni per i lavoratori domestici

La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, in ordine all’impiego di lavoratori domestici “in nero”, ha stabilito una serie di sanzioni, amministrative e civili.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’Inps l’assunzione e anche l’eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria, deve pagare una sanzione amministrativa al Centro per l’Impiego che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore.

Se non si iscrive il lavoratore inviando la comunicazione all’Inps all’atto dell’assunzione, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.

Nel caso di “lavoro in nero” (lavoratore assunto senza Comunicazione e senza iscrizione all’Inps) la legge prevede che, per l’omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi con un massimo del 60% e un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Quindi, anche per una sola giornata, il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.

Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all’Inps nei termini stabiliti.

Se il lavoratore non ha il permesso di soggiorno, a queste sanzioni si aggiungerà l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

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